Interventi per la disoccupazione
L’E.B.T.M. provvede ad erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati, in via sperimentale a partire dal 1/01/2011.
Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato o apprendisti, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro.
Misura del sussidio:
Il sussidio è concesso nella misura di € 300 lorde (€ 260 per gli apprendisti) a settimana per un massimo di 10 settimane e fino alla durata dello stato di disoccupazione.
Risorse:
L’E.B.T.M. destinerà la somma di € 10.000 all’anno per tali sussidi. Le erogazioni avverranno fino ad esaurimento del fondo e in base all’ordine di arrivo delle domande.
Il lavoratore deve:
- accertarsi che l’impresa abbia effettuato il versamento all’E.B.T.M. da 1 anno prima della cessazione del rapporto di lavoro e che abbia rispettato integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto tra Confesercenti, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con riferimento al regolare versamento dei contributi di assistenza contrattuale previsti dal CCNL.
- Inoltrare la richiesta di contributo entro il 10 del mese successivo al licenziamento, allegando la dichiarazione attestante la motivazione del licenziamento, l’impegno a non impugnare i motivi del licenziamento o a comunicare immediatamente l’eventuale impugnazione.
Procedura della Commissione E.B.T.M.
All’interno dell’Ente Bilaterale Territoriale Marche, un’apposita Commissione, formata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e da Confesercenti, valuta le pratiche dei presentatori. Le domande devono essere presentate entro il giorno 10 del mese e verranno valutate mensilmente; le parti si obbligano a vagliare le richieste entro e non oltre 30 giorni, comunicandone l’esito per iscritto al lavoratore.
L’E.B.T.M. deve:
- Protocollare e rilasciare ricevuta dell’avvenuta consegna della richiesta;
- Esaminare la richiesta entro 30 giorni dalla ricezione attraverso l’apposita
- Inviare la certificazione dell’avvenuta ammissione al sussidio al lavoratore
- Autorizzare l’erogazione del sussidio relativo al periodo trascorso.
In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamenti, l’E.B.T.M., sospende l’erogazione fino alla fine della controversia.