Legge 99/2013
Dal 1° ottobre entra in vigore la legge 99/2013
Per gli apprendisti assunti dal 1° ottobtre, entra in vigore quanto prescritto all'art.2 comma 2 e 3 della legge 99/2013.
Tali prescrizioni prevedono che" il piano formativo individuale [...] è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze-tecnico professionali e specialistiche" e che "la registrazione della formazione e della qualifica professionale [...]è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino [...]"
Il Piano Formativo Individuale rimane obbligatorio entro 30 giorni dall'assunzione.
Pertanto a partire da tale data, così come chiarito nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 35/2013 "il personale ispettivo focalizzerà in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ.5/2013, esclusivamente in relazione ai suoi contenuti."
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Il CCNL Turismo prevede per la bilateralità un contributo totale pari allo 0.40% di paga base e contingenza, di cui: 0.20% a carico del datore di lavoro0.20% a carico del lavoratore
Linee applicative accordi Stato-Regioni
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, le linee applicative degli accordi tra Stato e Regione in tema di formazione dei datori di lavori, sulla prevenzione e protezione.